Art. 2537 c.c. Codice Civile

Articolo 2537 Modificazioni dell’atto costitutivo. Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) si applicano le disposizioni dell’Articolo 2436.

Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell’Articolo 2499.


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