Articolo 1448. Se vi sproporzione tra la prestazione (att.166) di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata pu domandare la rescissione del contratto.
L’azione non ammissibile se la lesione non eccede la met del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori (1934, 1970).
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione (761 e seguenti).