Art. 2852 c.c. Codice Civile

Articolo 2852 Grado dell’ipoteca. L’ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente.


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