Articolo 661. Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.
Articolo 661. Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.
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