Art. 661 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 661. Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.

Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.


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