Articolo 1429. L’errore essenziale:
1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto;
2) quando cade sull’identit dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualit dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso;
3) quando cade sull’identit o sulle qualit della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso (122);
4) quando, trattandosi di errore di diritto, stato la ragione unica o principale del contratto (1969).