Articolo 2851 Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa. Se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’Articolo 2839, se queste risultano dai registri medesimi.
Art. 2851 c.c. Codice Civile
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