Art. 2836 c.c. Codice Civile

Articolo 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza. Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve presentare copia del titolo.

(Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’Articolo 2669)

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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