Art. 2836 c.c. Codice Civile

Articolo 2836 Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza. Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico (2699) ricevuto nello Stato o dia una sentenza (Cod. Proc. Civ.131 e seguenti) o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato (Cod. Proc. Civ. 655), si deve presentare copia del titolo.

(Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’Articolo 2669)


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