Art. 2783 c.c. Codice Civile

Articolo 2783 Preferenza non determinata dalla legge. Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (att. 234).

Articolo 2783 bis Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio

I crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.


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