Art. 2736 c.c. Codice Civile

Articolo 2736 Specie. Il giuramento è di due specie (Cod. Proc. Civ. 241);

1) è decisorio (Cod. Proc. Civ. 233) quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) è suppletorio (Cod. Proc. Civ. 240) quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (Cod. Proc. Civ. 241).


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