Art. 1575 c.c. Codice Civile

Articolo 1575. Il locatore deve:

1) consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).


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