Art. 2650 c.c. Codice Civile

Articolo 2650 Continuità delle trascrizioni. Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l’atto.anteriore di acquisto.

Quando l’atto anteriore di acquisto e stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’Articolo 2644.

L’ipoteca legale a favore dell’alienante e quella a favore del condividente (2817), iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni q iscrizioni eseguite anteriormente contro l’acquirente o il condividente tenuto a conguaglio (att. 225, 229).


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