Art. 2930 c.c. Codice Civile

Articolo 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio. Se non e adempiuto l’obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l’avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 605 e seguenti).


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