Art. 619 c.c. Codice Civile

Articolo 619. I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell’Articolo 606 (590).


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