Articolo 2245. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L’ammontare dell’indennità è determinato sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l’Articolo 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l’indennità di anzianità “in caso di licenziamento o di dimissioni”).