Art. 2245 c.c. Codice Civile

Articolo 2245. In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.

L’ammontare dell’indennità è determinato sulla base dell’ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.

Se gli usi lo stabiliscono, l’indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie (2751) (l’Articolo 17, L 2 aprile 1958, n. 339 prevede l’indennità di anzianità “in caso di licenziamento o di dimissioni”).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2245"