Art. 2622 c.c. Codice Civile

Articolo 2622 Divulgazione di notizie sociali riservate. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 200.000 a L. 2 milioni.

Il delitto è punibile su querela della società.


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