Art. 1184 c.c. Codice Civile

Articolo 1184. Se per l’adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi (1563, 1771, 1816).

(vedere anche eggi Speciali, Titoli di credito).


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