Art. 2623 c.c. Codice Civile

Articolo 2623 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 400.000 a L. 2.000.000 gli amministratori che:

l) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società o una scissione in violazione degli artt. 2306, 2445 e 2503;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall’obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.


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