Articolo 255. Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti.
Art. 255 c.c. Codice Civile
Art. 254 »
« Art. 256
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
