Articolo 1774. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Articolo 1774. Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
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