Articolo 715. Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Art. 715 c.p.c. Codice di Procedura Civile
Art. 714 »
« Art. 716
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
