Articolo 1817. Se non fissato un termine per la restituzione, questo stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potr, il termine per il pagamento pure fissato dal giudice (1183).
Articolo 1817. Se non fissato un termine per la restituzione, questo stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potr, il termine per il pagamento pure fissato dal giudice (1183).
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