Art. 1809 c.c. Codice Civile

Articolo 1809. Il comodatario obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne servito in conformit del contratto.

Se per, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi pu esigerne la restituzione immediata.


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