Articolo 2450. La deliberazione dell’assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la loro iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese (2626).
I liquidatori devono altresì depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe.
I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata della deliberazione dell’assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.