Art. 57 c.p. Codice Penale

Articolo 57. Reati commessi col mezzo della stampa periodica. Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Articolo così modificato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.


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