Art. 816 c.c. Codice Civile

Articolo 816. E’ considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (Cod. Civ. 727, 2° comma, 771, 2° comma, 994, 1010, 1156, 1160, 1170, 2784, 2914 n. 3).

Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.


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