Articolo 1276. Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non pu valersi delle garanzie prestate da terzi (2881).
Art. 1276 c.c. Codice Civile
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