Articolo 2167. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi Speciali).
Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051, 2765).