Art. 2167 c.c. Codice Civile

Articolo 2167. Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione (2147) (vedere anche Leggi Speciali).

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051, 2765).


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