Art. 2018 c.c. Codice Civile

Articolo 2018. Durante il termine stabilito dall’Articolo 2016, il ricorrente pu compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo e scaduto o pagabile a vista, pu esigerne il pagamento mediante cauzione (Cod. Proc. Civ. 119) o chiedere il deposito giudiziario della somma.


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