Art. 1302 c.c. Codice Civile

Articolo 1302. Ciascuno dei debitori in solido pu opporre in compensazione (1241 e seguenti) il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo.

A uno dei creditori in solido il debitore pu opporre in compensazione ci che gli dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.


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