Art. 1824 c.c. Codice Civile

Articolo 1824. Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione (1243 e seguenti).

Qualora il contratto intervenga tra imprenditori (2082 e seguenti), s’intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.


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