Art. 270 c.c. Codice Civile

Articolo 270. L’azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio.

Se il figlio muore prima di avere iniziato l’azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte.

L’azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.


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