Art. 2828 c.c. Codice Civile

Articolo 2828 Immobili su cui può iscriversi ipoteca giudiziale. L’ipoteca giudiziale si può iscrivere su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista.


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