Art. 1770 c.c. Codice Civile

Articolo 1770. Il depositario non pu servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario pu esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena possibile.


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