Articolo 817. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (*).
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (Cod. Civ. 952, 957, 981, 1021, 1022, 1027; Cod. Nav. 246 e seguenti, 862 e seguenti).
(*) Per ciò che concerne le pertinenze delle miniere, cfr. Articolo 23, Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.