Art. 1992 c.c. Codice Civile

Articolo 1992. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purch sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge.

Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, liberato anche se questi non e il titolare del diritto.


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