Articolo 2765 Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia. Colui che concede un fondo a mezzadria (2141 e seguenti) o a colonia (2164 e seguenti) e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti (820) e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.
Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell’Articolo 2764 (1519).