Art. 2448 c.c. Codice Civile

Articolo 2448. La società per azioni si scioglie:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;

4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo quanto è disposto dall’Articolo 2447;

5) per deliberazione dell’assemblea;

6) per le altre cause previste dall’atto costitutivo.

La società si scioglie inoltre per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un’attività commerciale (2195, 2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.


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