Art. 1821 c.c. Codice Civile

Articolo 1821. Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo gratuito, il mutuante responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.


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