Art. 1822 c.c. Codice Civile

Articolo 1822. Chi ha promesso (1351) di dare a mutuo pu rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (1461).


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