Art. 97 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 97. 1. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

2. Il consiglio dell’ordine forense, al fine di garantire l’effettività della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, di intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilità.

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e l’imputato ne è privo, danno avviso dell’atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2.

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell’articolo 102.

5. Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.


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