Art. 1780 c.c. Codice Civile

Articolo 1780. Se la detenzione della cosa tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli liberato dall’obbligazione di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ci che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo (1259).


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