Art. 2969 c.c. Codice Civile

Articolo 2969 Rilievo d’ufficio. La decadenza non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d’improponibilità dell’azione.


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