Art. 1745 c.c. Codice Civile

Articolo 1745. Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.

L’agente pu chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguenti) nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.


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