Art. 1669 c.c. Codice Civile

Articolo 1669. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.


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