Art. 1755 c.c. Codice Civile

Articolo 1755. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l’affare concluso per effetto del suo intervento.

La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equit.


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