Articolo 1568. Se la clausola di esclusiva pattuita a favore dell’avente diritto alla somministrazione, il somministrante non pu compiere nella zona per cui l’esclusiva concessa e per la durata del contratto, n direttamente n indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto.
L’avente diritto alla somministrazione, che assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva, risponde dei danni (1223) in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato.