Art. 2709 c.c. Codice Civile

Articolo 2709 Efficacia probatoria contro l’imprenditore. I libri e le altre scritture contabili (2214 e seguenti) delle imprese soggette a registrazione (2195) fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (Cod. Nav. 178).


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