Articolo 1567. Se nel contratto pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l’altra parte non pu ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, n, salvo patto contrario, pu provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.
Art. 1567 c.c. Codice Civile
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