Art. 1543 c.c. Codice Civile

Articolo 1543. La vendita di un’eredit deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullit (1350, 2643).

Il venditore tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell’eredit.


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