Art. 1453 c.c. Codice Civile

Articolo 1453. ei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro pu a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione pu essere domandata anche quando il giudizio stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non pu pi chiedersi l’adempimento quando stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l’inadempiente non pu pi adempiere la propria obbligazione.


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